

Not Only Insurance è un intermediario assicurativo
Not Only Insurance è un intermediario assicurativo iscritto al RUI nella sezione A - Agenti (n. A000625662).
MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)
Not Only Insurance Scarl CF/PI 12007120012 iscritta al Registro delle Imprese di Torino Numero Rea TO-1257900 ed è iscritta al Registro Unico degli Intermediari nella sezione A con il numero A000625662 in qualità di agenzia.
L'iscrizione è consultabile al sito: Ivass - Ricerca nel RUI
Sede Legale: Via Lessolo 3, 10153 Torino
Sede Operativa: Via Bruno Buozzi 9/E, 10024 - Moncalieri (TO).
Tel 011. 5620029; PEC: notonlyinsurance@pec.it
Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.
RECLAMI
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Si informa che l'assicurato/contraente ha la facoltà, qualora la doglianza attenga al comportamento dell'intermediario,di inoltrare reclamo per iscritto a Not Only Insurance Scarl (Ufficio Reclami Via Lessolo 3, 10153 Torino:info@noiconsortile.it, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni(IVASS) Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (pec: ivass@pec.ivass.it) nonché ad eventuali organismi di risoluzionestragiudiziale o all'autorità giudiziaria.
ARBITRO ASSICURATIVO
Dal 15 gennaio 2026 è operativo il sistema dell’Arbitro Assicurativo, nuovo strumento di risoluzione alternativo delle controversie (ADR) tra clienti e imprese e/o intermediari assicurativi, istituito dal Decreto Ministeriale n. 215/2024 e disciplinato dai Provvedimenti IVASS n. 106122, 160, 163 del 2025, in attuazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela del consumatore.Il procedimento avanti all’Arbitro Assicurativo è improntato a criteri di semplicità, rapidità ed economicità e consente ai clienti, anche senza l’assistenza di un legale, di risolvere le controversie derivanti da un contratto assicurativo.
L’Arbitro è un organismo indipendente, competente a decidere in via stragiudiziale controversie concernenti contratti di assicurazione entro limiti di valore e secondo condizioni di procedibilità previsti dalla normativa di riferimento.
Si precisa che è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo solo dopo aver presentato un reclamo all’impresa di assicurazione e/o all’intermediario, qualora non si ritenga soddisfacente la risposta ricevuta o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge previsti.Il ricorso può essere presentato tramite il Portale dell’Arbitro Assicurativo, disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), secondo la procedura telematica supportata dalla piattaforma online e pagando un contributo di attivazione di 20 euro.
Ulteriori informazioni sull’Arbitro Assicurativo, incluse le regole di funzionamento, gli ambiti di competenza, i requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione del ricorso sono consultabili sul relativo sito internet www.arbitroassicurativo.org.
L’informativa in oggetto è progressivamente recepita anche nella documentazione precontrattuale e contrattuale, come previsto dalla normativa IVASS applicabile a Imprese e intermediari.